AMECONF

“La pace non può essere mantenuta con la forza, può essere solo raggiunta con la comprensione”. (Albert Einstein)

Statuto

ASSOCIAZIONE PER LA DIFFUSIONE DELLA MEDIAZIONE NELLA GESTIONE DEI CONFLITTI

ART. 1 – COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi degli artt. 14 e segg. del codice civile, l’associazione “Associazione per la diffusione della mediazione nella gestione dei conflitti”, o in forma abbreviata “AMECONF”. L’associazione non persegue scopi di lucro per cui è vietata la distribuzione tra gli associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, durante tutta la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano stabilite per legge.

L’associazione è apolitica e di promozione sociale.

ART. 2 – SEDE

L’associazione ha sede in Mariano Comense (CO), via Tommaso Grossi n. 20, e potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque, in Italia e all’estero. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3 – SCOPI

L’associazione è libera, apartitica e aconfessionale e non ha scopo di lucro, perseguendo esclusivamente finalità di utilità sociale mediante la promozione e l’incentivazione della cultura della mediazione nella gestione dei conflitti, promuovendo e incentivando il miglioramento dei rapporti sociali degli individui, con l’obiettivo di promuovere la tutela dei diritti dei soggetti più deboli nei conflitti che si possono generare nella vita quotidiana.

L’associazione persegue quindi in via istituzionale la diffusione della cultura della mediazione, la sua applicazione in tutti gli ambiti (civile, commerciale, familiare, scolastica, all’interno delle imprese, ecc.) nella gestione dei conflitti. L’associazione si propone di raggiungere i sui fini attraverso le seguenti esemplificative attività:

–       promuovere e diffondere la cultura della mediazione attraverso eventi divulgativi, articoli, libri, scritti in generale, video;

–       proporre progetti per favorire la conoscenza e l’utilizzo della mediazione nei più diversi ambiti;

–       proporre progetti volti a sostenere la tutela dei soggetti che si trovano in situazioni conflittuale;

–       promuovere la ricerca, lo studio e l’analisi delle origini dei conflitti per verificare l’appropriatezza e l’efficacia dell’utilizzo della mediazione nella   loro risoluzione;

–       attivare ed organizzare servizi di informazione e consulenza alla collettività, come ad esempio sportelli di mediazione, ove possibile.

Per il raggiungimento dei propri scopi l’associazione potrà collaborare con enti pubblici e privati per la programmazione e la realizzazione di iniziative che rientrino nelle finalità dell’associazione stessa. Qualora sia ritenuto opportuno l’associazione potrà collaborare ed appoggiarsi ad altre associazioni che perseguono analoghe finalità. L’associazione, sempre in considerazione del raggiungimento dei propri scopi, potrà inoltre organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Inoltre potrà svolgere qualsiasi attività direttamente connessa o strumentale al raggiungimento dei propri scopi istituzionali. Potrà anche appoggiare le iniziative e i programmi di altri istituzioni pubbliche o private, i cui scopi siano affini a quelli propri dell’associazione.

ART. 4 – DURATA

L’associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell’assemblea straordinaria degli associati presa con la maggioranza prevista dall’art. 21, ultimo comma, del codice civile.

ART. 5 – CATEGORIE DI ASSOCIATI

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

a)    soci fondatori: sono quei soci che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’associazione oppure sono stati ammessi con tale qualifica entro un anno dalla sua costituzione

b)    soci ordinari: sono coloro che aderiscono all’associazione in un momento successivo alla sua costituzione e provvedono al pagamento dei contributi associativi nella misura ordinaria fissata annualmente dal Consiglio Direttivo

c)    soci sostenitori: sono invece quei soci che partecipano all’associazione dando un contributo maggiore di quello previsto per i soci ordinari.

Gli associati, indipendentemente dalle categorie cui appartengono, hanno parità di diritti compreso quello di voto. Il domicilio degli associati per qualsiasi rapporto con l’associazione si intende eletto nel luogo indicato nella domanda di ammissione o in successiva comunicazione scritta.

ART. 6 – AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Possono essere ammessi a far parte dell’associazione le persone fisiche, enti, organismi, istituzioni e società di natura pubblica o privata o anche religiosa, sia di nazionalità italiana che straniera. Chi intende aderire all’associazione deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo dichiarando di condividere gli scopi dell’associazione e di accettare lo statuto ed i regolamenti dell’associazione stessa. Il Consiglio Direttivo dovrà provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto si intende che essa è stata respinta.

ART. 7 – QUOTA ASSOCIATIVA

Gli associati sono tenuti a corrispondere annualmente il contributo associativo ordinario stabilito dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria di soci, entro il termine del 31 gennaio di ogni anno. La qualifica di associato nonché i diritti sulle quote e contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili e neppure ripetibili, sia in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, sia in caso di scioglimento dell’associazione.

ART. 8 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati godono dei diritti previsti dal presente statuto e uomini e donne godono di pari opportunità.

In particolare hanno diritto:

– di partecipare alla vita associativa nei modi e nei limiti fissati dal presente statuto e dai regolamenti eventualmente adottati con delibera assembleare;

– di contribuire alla realizzazione degli scopi dell’associazione a seconda della categoria cui appartiene il singolo associato;

– di esercitare i propri diritti elettorali secondo i limiti previsti dallo statuto;

– di consultare tutti gli atti e i registri dell’associazione ed essere informati sull’attività dell’associazione, garantendo così piena pubblicità degli atti e dei registri dell’associazione.

Gli associati hanno il dovere:

– di operare nell’interesse dell’associazione e in favore del raggiungimento dei suoi scopi;

– di rispettare le norme dello statuto e dei regolamenti associativi;

– di impegnarsi attivamente nella vita associativa.

ART. 9 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

Il rapporto associativo del singolo associato si intende a tempo indeterminato e si estingue per recesso, decadenza, esclusione. L’associato può sempre recedere dall’associazione, senza onere alcuno, comunicando la propria decisione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al Presidente del Consiglio Direttivo, con un preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza dell’esercizio in corso ed il recesso acquista efficacia dalla scadenza dell’anno solare nel quale è stato comunicato. Il Consiglio Direttivo può deliberare la decadenza del socio se non provvede a versare nei termini e nei modi fissati dallo statuto e dal Consiglio Direttivo i contributi associativi sia ordinari che straordinari.

Il socio viene escluso se con il suo comportamento scorretto ed indisciplinato si sia reso colpevole di atti gravi e pregiudizievoli per l’associazione. L’esclusione viene accertata e deliberata dall’assemblea ordinaria con il voto favorevole della maggioranza degli associati iscritti. Quando per qualsiasi causa si sciolga il rapporto associativo, l’associato non ha alcun diritto sul patrimonio dell’associazione né alla restituzione delle quote e dei contributi versati.

Nel caso che l’escluso e/o decaduto non condivida le ragioni dell’esclusione/decadenza egli può ricorrere al Collegio arbitrale di cui all’articolo 34 del presente Statuto ed aprire un contradditorio.

ART. 10 – PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’associazione, da eventuali donazioni, lasciti, erogazioni liberali e fondi di riserva.

Le entrate dell’associazione sono costituite:

– dalle quote associative;

– da qualsiasi contributo pubblico o privato;

– entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

– contributi effettuati con una specifica destinazione;

– doni, proventi di eventuali iniziative culturali;

– proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

– entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

– altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Spetta al Consiglio Direttivo decidere sugli eventuali investimenti e sull’utilizzo di fondi patrimoniali, rispettando in ogni caso l’obbligo di reinvestire eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste .

ART. 11 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’associazione sono:

a)     l’assemblea degli associati;

b)     il presidente ed il vice presidente;

c)     il consiglio direttivo.

ART. 12 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli associati aventi diritto al voto.

L’assemblea è ordinaria o straordinaria. L’assemblea ordinaria si tiene almeno una volta l’anno entro quattro mesi dal termine dell’esercizio per approvare il bilancio di esercizio.

Compete all’assemblea ordinaria:

a)     l’approvazione del bilancio annuale di esercizio accompagnato dalla relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento culturale ed economico dell’associazione;

b)     l’approvazione del bilancio preventivo;

c)     la nomina dei membri del Consiglio Direttivo;

d)     gli altri argomenti che il Consiglio Direttivo ritiene di sottoporre all’approvazione dell’assemblea.

L’assemblea straordinaria delibera sulle eventuali modifiche da apportare allo statuto sociale nonché sullo scioglimento dell’associazione. L’assemblea regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

ART. 13 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’assemblea è convocata a mezzo di lettera semplice inviata anche per fax o e-mail a tutti gli associati almeno otto giorni prima della data fissata per l’assemblea. In caso di particolare urgenza, l’assemblea può essere convocata con un preavviso di almeno tre giorni. L’assemblea si ritiene tuttavia validamente costituita qualora, in mancanza di regolare convocazione, risulti presente l’universalità degli associati e se ne dia espresso riscontro nella redazione del verbale. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco degli argomenti da trattare, nonché le indicazione relative alla eventuale seconda convocazione. L’assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio dello Stato, secondo quanto sarà indicato nell’avviso di convocazione. L’assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Deve essere inoltre convocata dal Consiglio Direttivo quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo degli associati, presentando contestualmente uno schema di ordine del giorno, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

ART. 14 – INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Hanno diritto d’intervenire all’assemblea tutti gli associati di maggiore età, di qualunque categoria, in regola con il pagamento dei contributi associativi annuali. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati mediante delega scritta. Ogni associato tuttavia non può ricevere più di una delega.

 ART. 15 – DIRITTO DI VOTO

Ogni associato, a qualunque categoria appartenga, ha diritto ad un voto (voto ad personam così come previsto dall’art. 2352 c.c.).

 ART. 16 – PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA

L’assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza dal vice presidente. In mancanza di entrambi l’assemblea è presieduta da altra persona designata dall’assemblea stessa. L’assemblea nomina un segretario e, qualora lo ritenga necessario, anche due scrutatori. Spetta al presidente dell’assemblea verificare la regolarità delle deleghe e la legittimazione dei soci ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto e dirigere il dibattito assembleare. Le votazioni potranno aver luogo per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, secondo quanto stabilito dallo statuto o dal presidente dell’assemblea.

Delle riunioni assembleari viene redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario.

ART. 17 – MAGGIORANZE PER L’ASSEMBLEA ORDINARIA

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l’intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l’assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Sia in prima che in seconda convocazione l’assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei votanti. I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.

ART. 18 – MAGGIORANZE PER L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno i due terzi degli associati iscritti all’associazione. Essa delibera validamente con il voto della maggioranza dei votanti. In seconda convocazione l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci costituenti almeno un terzo degli associati iscritti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In ogni caso per deliberare lo scioglimento dell’associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati iscritti.

 ART. 19 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da tre a sette, secondo quanto stabilirà l’assemblea ordinaria al momento della nomina del consiglio.

I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra gli associati. I consiglieri vengono nominati per un periodo di tempo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Per la prima volta il Consiglio Direttivo e il presidente sono nominati con l’atto costitutivo. Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive sostenute dai componenti degli organi sociali nell’espletamento degli incarichi.

Il Consiglio Direttivo, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall’assemblea, provvede a:

a)     dettare i criteri di azione dell’associazione;

b)     sottoporre all’assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente e quello preventivo relativo all’anno in corso;

c)     determinare la misura e le modalità di corresponsione del contributo di ammissione e annuale dovuto dai soci fondatori, ordinari e sostenitori;

d)     approvare e modificare gli eventuali regolamenti interni;

e)     deliberare per tutti gli atti che comportino acquisto od alienazione di patrimonio mobiliare e/o immobiliare, accettazioni di eredità e/o donazioni in genere, nonché ogni altro atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad esclusione degli argomenti la cui delibera è demandata, dal presente Statuto o dalla legge vigente, all’assemblea degli associati;

f)     provvedere alle attività dell’associazione e proporre all’assemblea la destinazione degli eventuali avanzi di gestione agli scopi istituzionali. E’ in ogni caso fatto divieto al Consiglio Direttivo di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale dell’associazione, salvo il caso in cui la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge;

g)     promuovere e costituire gruppi di lavoro fra gli associati ed affidare eventuali incarichi agli associati volti al raggiungimento degli scopi dell’associazione;

h)    affidare eventuali incarichi a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni/compensi;

i)      valutare le domande degli aspiranti nuovi soci fornendo il proprio parere sull’ammissione o meno degli stessi all’associazione.

 ART. 20 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un presidente ed un vice presidente. E’ facoltà del Consiglio Direttivo prevedere anche le cariche di tesoriere e segretario. Qualora non sia espressamente prevista la carica di tesoriere spetta al presidente.

 ART. 21 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

La convocazione del Consiglio Direttivo sarà fatta mediante avviso spedito anche mediante telefax o posta elettronica a tutti i componenti del Consiglio Direttivo, almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni, con convocazione fatta a mezzo di telegramma, fax o posta elettronica. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica. Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente ogni volta che lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei suoi membri.

 ART. 22 – RIUNIONI IN VIDEO E TELECONFERENZA

È ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il consiglio di amministrazione s’intende tenuto nel luogo ove si trova il presidente dell’adunanza insieme al segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.

 ART. 23 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio è presieduto dal presidente ed in caso di sua assenza dal vice presidente. In assenza di entrambi il consiglio è presieduto dal consigliere più anziano. Delle riunioni del consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voto prevale la decisione alla quale accede il presidente.

 ART. 24 – COOPTAZIONE DEI CONSIGLIERI

Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, il Consiglio Direttivo può procedere per cooptazione alla nomina di un nuovo consigliere. I membri del Consiglio Direttivo nominati per cooptazione restano in carica fino alla successiva assemblea ordinaria, la quale potrà confermali in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati. Se più di un terzo dei membri del Consiglio Direttivo cessa dal proprio ufficio, l’assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata per procedere alla nomina dell’intero nuovo Consiglio Direttivo, in quanto deve essere sempre garantita l’eleggibilità di almeno i due terzi delle cariche sociali, così come previsto dall’art. 15 delle Legge Regione Lombardia n.01/2008.

 ART. 25 – POTERI DI GESTIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili o necessari per il raggiungimento degli scopi associativi. Il Consiglio Direttivo può delegare ad alcuni suoi membri determinati poteri per la gestione ordinaria dell’associazione.

 ART. 26 – RAPPRESENTANZA

La rappresentanza legale dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio è devoluta al presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza od impedimento al vice presidente. Al presidente spetta l’uso della firma sociale e può conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti ad altri membri del Consiglio Direttivo ed eccezionalmente anche a persone estranee all’associazione.

 ART. 27 – VICE PRESIDENTE

Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o impedito. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del presidente.

 ART. 28 – TESORIERE

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell’associazione e sovrintende alla tenuta della contabilità e dei libri sociali, predisponendo dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo.

 ART. 29 – SEGRETARIO

Il Consiglio Direttivo può nominare anche tra estranei un segretario con le mansioni di assistere il presidente e di verbalizzare le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’assemblea.

ART. 30 – ESERCIZI SOCIALI – BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo formerà il bilancio d’esercizio accompagnato da una relazione sullo svolgimento dell’attività associativa. Il bilancio sarà presentato all’assemblea ordinaria annuale per la sua approvazione. Il Consiglio Direttivo redige inoltre il bilancio preventivo per l’esercizio in corso, da sottoporre all’assemblea in sede di approvazione del consuntivo dell’anno concluso.

 ART. 31 – SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento anticipato dell’associazione oppure qualora lo scopo associativo divenga irrealizzabile per qualunque causa ed in qualsiasi tempo, l’associazione si estinguerà con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati ed il suo patrimonio residuo sarà devoluto a favore di altra associazione avente finalità affini oppure per fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano salve diverse destinazioni eventualmente imposte dalla legge.

 ART. 32 – LIQUIDAZIONE

L’assemblea che deliberi lo scioglimento dell’associazione provvederà a nominare uno o più liquidatori scelti anche tra persone estranee all’associazione.

 ART. 33 – CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l’Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale di Como.

Gli arbitri giudicheranno ex bono at aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

ART. 34 – RINVIO

Per quant’altro non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge che disciplinano le associazioni.

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